L’onere di provare se e quando il passeggero sia stato avvertito della cancellazione di un volo incombe in ogni caso sul vettore aereo, tenuto sempre a pagare la compensazione prevista dal regolamento Ue n. 261/04 se non è in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto. Il vettore, a sua volta, può sempre chiedere il risarcimento del danno subito, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia all’origine del suo inadempimento, terzi inclusi.
È sulla base di queste motivazioni che la Corte di giustizia dell’Unione europea , con la sentenza nella causa C-302/16, ha risolto un contenzioso fra un cliente e la compagnia aerea Slm. Quest’ultima aveva cancellato il volo di andata dall’Olanda al Suriname, previsto per il 14 novembre 2014, comunicando il fatto all’agenzia di viaggi presso cui il volo era stato prenotato in data 9 ottobre 2014 e avvisando, poi, lo stesso cliente il successivo 4 novembre.
Quest’ultimo, appellandosi al regolamento Ue in materia di compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, che prevede la responsabilità del vettore in caso di mancato avviso almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto – aveva poi richiesto alla Slm un risarcimento danni forfettario di 600 euro.
La compagnia aveva tuttavia negato la compensazione pecuniaria sostenendo che l’informazione sulla modifica della data di partenza era stata trasmessa all’agenzia di viaggi il 9 ottobre 2014.
L’agenzia aveva, a quel punto, a sua volta informato il passeggero che essa declinava ogni responsabilità, poiché il suo mandato si limitava alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei ed essa. A suo avviso la responsabilità di informare i passeggeri in una situazione del genere spettava al vettore aereo, al quale era stato trasmesso, nel dossier di prenotazione, l’indirizzo di posta elettronica del passeggero.
Il cliente, che rischiava di fare la fine del vaso di coccio fra due vasi di ferro, si era a quel punto rivolto al rechtbank Noord-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) per ottenere la condanna della Slm al pagamento della compensazione pecuniaria. Ritenendo che il regolamento europeo non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato tramite un’agenzia di viaggi o un sito 0nternet, i giudici olandesi hanno infine deciso d’interrogare la Corte Ue.
Nel suo dispositivo, la Corte ha chiarito che, conformemente al regolamento, l’onere della prova resta a carico del vettore aereo non soltanto nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi on-line.
Resta inteso, tuttavia, sottolineano i magistrati europei, la Corte che gli obblighi assolti dal vettore aereo in forza del regolamento non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.