Carta dei diritti del passeggero

Ritardo Volo e Cancellazione del Volo

La Normativa: Regolamento CE 261/04:

Il Regolamento Comunitario 261 del 2004 stabilisce che i passeggeri di vettori aerei hanno diritto ad un risarcimento se il loro volo è stato cancellato o era in overbooking (sovraprenotazione).

Con una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’ottobre 2012 è stato stabilito che anche i passeggeri i cui voli sono arrivati con un ritardo di più di tre ore, hanno diritto al risarcimento, a meno che questo non sia attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche.

Ambito di applicazione della legge:

Il Regolamento CE 261/04 è una legge europea e, quindi, si applica solo nello spazio aereo appartenente all’Unione Europea, nonostante ciò, anche i cittadini non europei hanno diritto ad ottenere il risarcimento previsto dalla norma comunitaria. Questo significa che il volo deve essere partito da un aeroporto in UE, con qualsiasi compagnia aerea, o arrivato in UE con una compagnia aerea europea o da Islanda, Norvegia o Svizzera.

Compagnia Aerea e Origine Compagnia Aerea UE Compagnia Aerea non UE 
da fuori UE a fuori UENoNo 
da fuori UE a dentro UESi No 
da dentro UE a fuori UESi Si 
da dentro UE a dentro UESi Si 

Ecco una tabella esemplificativa delle compagnie comunitarie ed extracomuntiarie:

Compagnie Aeree UECompagnie Aeree NON UE
AlitaliaAmerican Airlines 
Air FranceAeroflot
KLM Royal Dutch AirlinesThai 
Ryanair United Airlines 
VuelingSingapore Airlines 
Easyjet Etihad 
Lufthansa Emirates 
MeridianaOman Air
Mistral AirAir Canada
FinnairAir India
British AirwaysAerolinas Argentinas
Brussels AirlineRoyal Air Maroc
Air DolomitiAir Baltic
Swiss AirAir China
Air ItalyDelta Airlines
SASTurkish Airlines
IberiaEgypt Air
TAP PortugalQatar Airways
Air EuropaTunis Air
NEOSCathay Pacific
Austrian 
Volotea 
Darwin 

A cosa ho diritto:

Il risarcimento per volo in ritardo, cancellazione o negato imbarco va da € 250 a € 600 per passeggero. L’ammontare cambia in base alla distanza del volo e del ritardo totale alla destinazione finale. Ricorda che il risarcimento si aggiunge all’assistenza al passeggero come già descritta nelle sezioni “Volo Cancellato” e “Ritardo Aereo”.

Ciò che c’è da sapere sull’overbooking (negato imbarco):

In caso di negato imbarco le compagnie aeree sono obbligate, innanzitutto, a cercare dei volontari che rinuncino alla propria prenotazione in cambio di una totale assistenza a terra fino al momento dell’imbarco sul nuovo volo. 
Se non si vuole rinunciare alla propria prenotazione e viene negato l’imbarco dalla compagnia aerea, si ha immediatamente diritto ad un risarcimento da € 250 a € 600 per passeggero, oltre al rimborso totale del biglietto.

Voli con Coincidenze:

I voli con coincidenze funzionano in linea di principio come i voli diretti.

Se uno o più voli nel tragitto verso la destinazione finale hanno subito ritardi, cancellazioni o negati imbarchi è il ritardo totale alla destinazione finale che determina se avete diritto ad ottenere il risarcimento o meno.
Ciò significa che, se anche il primo volo ha fatto un ritardo inferiore a 3 ore, ma tale ritardo ha comportato la perdita della coincidenza con conseguente arrivo a destinazione con ritardo superiore alle 3 ore, si ha diritto al risarcimento.

L’unica problematica è l’eventuale contemporanea presenza, nei vari segmenti del trasporto, di più compagnie aeree e fermate all’interno e all’esterno dell’UE, in quanto questo può influenzare la possibilità di applicare il Regolamento CE 261/04.
Anche in questo caso si deve sempre prendere come riferimento la partenza e la destinazione finale del biglietto aereo.

La regola vuole che tutti i voli di coincidenza debbano avere lo stesso numero di prenotazione. Se sono stati prenotati due voli separati con una o più compagnie aeree diverse, ogni volo vale come singolo contratto di trasporto e, pertanto, non sono considerati voli in coincidenza.

Voli di Coincidenza Compagnia Aerea UECompagnia Aerea NON UE
Da fuori UE a fuori UE (fermata dentro UE)SiSi, se il ritardo/cancellazione avviene DENTRO UE 
Da fuori UE a fuori UE (fermata fuori UE)SiNo 
Da fuori UE a dentro UE (fermata dentro UE)SiSi, se il ritardo/cancellazione avviene dentro UE 
Da fuori UE a dentro UE (fermata fuori UE)SiNo 
Da dentro UE a dentro UE (fermata dentro UE)Si Si
Da dentro UE a dentro UE (fermata fuori UE)Si Si

Sentenze importanti:

Ci sono alcune sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea che hanno reso ancora più stringenti gli obblighi delle compagnie aeree e i diritti dei passeggeri. Eccone una breve rassegna:

Regolamento 261/2004 (Commissione Europea)

Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno emesso questo Regolamento per tutelare in maniera più efficace il consumatore/viaggiatore in caso di volo cancellato e imbarco negato. Nella normativa in esame, però, non vi erano richiami e tutele per i passeggeri vittime di ritardi aerei precludendo loro la possibilità di chiederne il rimborso o il risarcimento.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Dicembre 2008, Wallentin-Hermann contro Alitalia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che ogni problema tecnico inerente al mantenimento dell’aeromobile non debba essere considerato come ‘circostanza straordinaria’ e che, quindi, il vettore aereo è tenuto a pagare il risarcimento previsto dalla normativa comunitaria.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Novembre 2009, Sturgeon contro Condor Flugdienst GmbH

Questa può essere considerata la sentenza più rivoluzionaria nell’ambito del trasporto aereo. È stato stabilito, infatti, che il risarcimento debba essere riconosciuto non solo in caso di cancellazione del volo ma anche in caso ritardo superiore a tre ore. Nonostante non ci fosse un’espressa previsione in tal senso nel Regolamento CE 261/04, fu deciso che, interpretando estensivamente l’Art. 8 del Regolamento, lo stesso andasse applicato anche ai passeggeri di voli ritardati.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’Ottobre 2012: (a) Nelson contro Lufthansa e (b) la Regina/TUI Travel/IATA/British Airways/EasyJet contro CAA

In questa decisione venne confermato che, anche i passeggeri i cui voli avevano subito un ritardo superiore alle 3 ore, avessero diritto ad essere risarciti secondo quanto previsto dal Regolamento CE 261/2004, sempre che le cause del ritardo non fossero connesse a quelle “circostanze straordinarie” che escludono la responsabilità del vettore aereo.
Le sentenze della Corte di Giustizia Europea, inoltre, non possono essere impugnate in nessun caso, quindi, il diritto dei passeggeri a ricevere il risarcimento anche in caso di ritardo deve essere considerato oramai cristallizzato ed intangibile (a meno di una radicale revisione del Regolamento CE 261/04, al momento non prevista).

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Settembre 2013, Jeff e Joyce Halsall contro Thomas Cook (Staffordshire, UK)

Altra sentenza di centrale importanza emessa dalla Corte di Giustizia Europea è quella in cui è stato previsto che, se un volo in coincidenza accumula un ritardo inferiore alle 3 ore, ma il passeggero arriva comunque alla destinazione finale con più di tre ore di ritardo, ha diritto al risarcimento ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004.

E’ stato stabilito il principio in base al quale, nel caso in cui un trasporto aereo preveda più voli in coincidenza ed il ritardo di uno di essi, sebbene inferiore alle 3 ore, comporti la perdita del successivo, il passeggero ha comunque diritto al risarcimento in caso di arrivo a destinazione finale con un ritardo superiore alle 3 ore.